STATUTO DELLA PIA ASSOCIAZIONE di S. MARIA ADDOLORATA.
CENNI STORICI
La Pia Unione S. CUORE DI MARIA ADDOLORATA è stata fondata nel 1854, in memoria della solenne proclamazione del dogma dell'Immacolata fatta dal Papa Pio IX. In 150 anni, a Novara di Sicilia, numerose donne hanno aderito a questa associazione cattolica curando l'amore, la venerazione e la devozione per la Santa e Purissima Madre di Dio, la propria spiritualità, il proprio cammino cristiano e servendo la Chiesa. Dopo il Concilio Vaticano II, essa rinnova il proprio statuto per spingersi sempre di più sulla strada della santità al seguito di Maria.
ART. 1
La PIA ASSOCIAZIONE di S. MARIA ADDOLORATA ha sede presso la chiesa di Maria SS. Annunziata in Novara di Sicilia (viste le condizioni miserevoli di tale edificio sacro, temporaneamente ha sede nella Chiesa Madre di Novara di Sicilia). Essa è una Persona Giuridica privata ai sensi del Codice Civile italiano.
ART. 2
La PIA ASSOCIAZIONE non ha fini di lucro. Essa ha come fine principale:
1. la santificazione degli associati (per questa finalità ogni mese i soci si radunano, per un'ora di preghiera e di catechesi);
2. l'esercizio del culto pubblico (per questa finalità tutte le socie a turno, animano il S. Rosario nella Parrocchia di Novara di Sicilia e si distinguono nel canto dei vari inni alla Madonna, interessandosi anche della preparazione dei vari riti liturgici);
3. la promozione dell'affetto fraterno tra i soci (per questa finalità tutte le socie a turno visiteranno le socie ammalate e sole mostrando solidarietà, assistenza e carità fraterna: questo servizio sarà organizzato dalla segretaria).
4. I soci particolarmente solennizzeranno il culto dell'Addolorata curando in tutto e per tutto il triduo e la processione, del Corpus Domini, dell'Assunta e la sua ottava, del Venerdì Santo, del Mercoledì delle Ceneri, del Natale. Saranno cosi, tutte le socie, valido aiuto laico al Parroco-Arciprete nell'attività liturgica, missionaria e caritativa.
5. provvedere per le decorose esequie delle consorelle in caso di morte. Per tutte le anime delle Consorelle Defunte, ogni anno e in Novembre, le socie, su iniziativa della segretaria, faranno celebrare una S. Messa in loro suffragio.
6. di promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano e parrocchiale.
ART.3
La Pia Associazione, ai sensi dell'art. 71 delle norme, approvate con protocollo tra l'Italia e La Santa Sede in data 5 novembre 1983 eseguito con legge 20 maggio 1985 n. 206, è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di Messina per quanto riguarda le attività dirette a scopo di culto. Essa ha rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.
ART.4
ORGANI DELLA CONFRATERNITA O DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
o l'Assemblea dei soci;
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente.
ART.5
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea, composta da tutti i Soci effettivi, è il supremo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è convocata, obbligatoriamente, dal Presidente una volta l'anno, e quando egli lo ritiene necessario, per verificare l'andamento della vita dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci o dall'Ordinario Diocesano o dal suo rappresentante. Le convocazioni avvengono mediante avvisò da affiggere nella sede, almeno 15 giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno. Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli. Le adunanze si svolgeranno nel rispetto delle norme statuarie. Per la validità delle deliberazioni si richiede: in prima convocazione, la maggioranza qualificata dei voti; in seconda convocazione, qualsiasi maggioranza dei confratelli presentì o rappresentati.
L'assemblea, regolarmente convocata;
a) Approva il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo;
b) Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
e) Delibera, se richieste, le norme statutarie o eventuali modifiche da fare
d) Da il proprio consenso agli atti di straordinaria amministrazione circa i beni.
ART.6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E' l'organo di governo ordinario dell'associazione ed è composto da:
o Presidente
o Cassiere
o Segretario, che svolge anche la funzione di vice presidente.
o N. 2 Consiglieri
o L'Assistente Ecclesiastico, nominato dall'Ordinario Diocesano.
Tutti i membri, meno l'Assistente Ecclesiastico, sono elettivi: durano in carica un triennio e possono essere rieletti per un altro triennio. Il presidente può essere rieletto solo per un secondo mandato ( vedi art. 7 ). Sono eleggibili tutti coloro che hanno almeno un anno di iscrizione all'Associazione.
Venuto a mancare un membro del Consiglio, lo stesso sceglie tra i soci un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.
Detto Consiglio:
o si riunisce e delibera in seduta ordinaria almeno una volta a quadrimestre, alla data concordata alla fine di ogni seduta. In via straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne è richiesta la convocazione, con carta scritta e presentata al presidente, da almeno tre componenti del consiglio;
o traccia, all'atto dell'insediamento, il programma operativo di massima da realizzare nel triennio;
o predispone il piano di revisione delle entrate e delle spese del bilancio annuale e ne cura l'attuazione;
o delibera sull'accettazione o meno delle richieste di iscrizione all'Associazione di nuovi soci;
o delibera sempre a maggioranza dei voti ed ha potere decisionale e, salvo casi di ratifica da parte dell'Assemblea, le decisioni adottate hanno potere vincolante per tutti gli iscritti.
ART.7
IL PRESIDENTE
E' il legale rappresentante dell'Associazione. Inizia l'esercizio del suo mandato dopo il placet dell'Ordinario Diocesano. Può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario Diocesano in presenza di cause gravi, a giudizio dell'Ordinario del luogo, previste dalle disposizioni canoniche. Egli:
a) è eletto dall'assemblea dei soci;
b) convoca e presiede, moderandole, le adunanze sia ordinarie che straordinarie del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
b) firma gli atti deliberativi, i rendiconti annuali e la corrispondenza;
c) vigila e garantisce il buon funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie.
d) tiene le riunioni formative mensili dei soci.
ART. 8
IL CASSIERE
E' il socio cui è demandato il compito della cura e della custodia dei libri, dei documenti contabili e la gestione delle somme e dei valori in conformità delle deliberazioni del Consiglio. D'intesa e in collaborazione con il Presidente, cura i rapporti con enti pubblici e privati ai fini della richiesta ed erogazione di contributi per la realizzazione delle varie attività dell'Associazione. Nell'ambito del bilancio di previsione cura le operazioni d'incasso e di pagamento, rilasciando regolare documentazione contabile.
Nell'esercizio del suo incarico è sottoposto al Presidente e presenta all'assemblea il rendiconto aggiornato dei movimenti di cassa. E' tenuto a presentare altresì all'Ufficio competente della Curia i bilanci annuali e la relativa relazione, approvati e sottoscritti dal Presidente e dall'Assistente Ecclesiastico. Le somme di denaro saranno custodite tramite deposito su libretto postale intestato alla Parrocchia di S. Maria Assunta in Novara di Sicilia, ma custodito dal cassiere.
ART. 9
IL SEGRETARIO
Tiene aggiornato il registro dei verbali delle sedute di Assemblea e del Consiglio Direttivo. Tiene il Registro aggiornato dei soci. Redige i singoli verbali di adunanza dell'assemblea e del direttivo, dandone lettura al termine di ogni seduta e sottoscrivendoli unitamente al Presidente. E' addetto alle pubbliche relazioni. Deve depositare presso l'Ufficio Diocesano delle Confraternite l'inventario di tutti i beni mobili e immobili, specie preziosi per valore storico e artistico. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata al detto Ufficio all'atto della presentazione del bilancio consuntivo annuale. E' il socio che sostituisce il Presidente, comunque assente, assumendone le funzioni e i poteri. Di diritto il segretario è il socio che, in sede di elezioni, ha riportato il maggior numero di preferenze.
ART. 10
I CONSIGLIERI
a) Collaborano in stretto contatto con il Presidente nella elaborazione di idee e programmi volti al migliore raggiungimento e realizzazione dei compiti statutari dell'associazione.
b) Devono essere disponibili su designazione del Presidente a sostituire il cassiere, il segretario o qualsiasi consigliere nei casi di loro assenza o impedimento.
ART. 11
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO
E' l'Arciprete di Novara di Sicilia. Cessa su revoca esclusiva o trasferimento decretato dall'Autorità Ecclesiastica. La sua presenza e la sua azione hanno una fondamentale importanza per la formazione cristiana e la crescita spirituale dell'Associazione. Egli espleterà il suo compito nella maniera e nei contenuti che riterrà più opportuni e validi. Interviene di diritto a tutte le adunanze e sedute collegiali, con il voto consultivo, e la sua presenza sarà di sprone ed esempio a tutti i soci. Per quanto riguarda ogni altro aspetto - compresi gli aspetti amministrativi ed economici - qualora si rendesse conto di irregolarità - ne informa il Consiglio Direttivo e, se l'irregolarità persiste, informerà tempestivamente le Autorità ecclesiastiche competenti.
ART. 12
I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Possono essere solo di sesso femminile, coniugati, non coniugate e vedove, e sono coloro che, di fede cattolica ed identificandosi con le finalità proprie dell'Associazione, avanzano domanda di adesione all'associazione al Direttivo. I loro nomi vengono ufficialmente iscritti nel registro dell'associazione a cui danno la facoltà di raccogliere i dati personali. I separati e i divorziati risposati possono fare parte dell'associazione. Essi non possono, però, essere eletti a cariche direttive e si devono attenere alle disposizioni della Chiesa circa la loro ammissione ai sacramenti. I minori possono essere ammessi dal Presidente come novizi, essi non possono essere eleggibili né elettori.
ART. 13
DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI
Tutti i soci hanno diritto ad:
a) essere convocati ed intervenire alle adunanze dell'Assemblea
b) esprimere il proprio voto sui vari argomenti posti all'ordine del giorno ivi comprese le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e sul rendiconto annuale di gestione;
c) essere attivati a partecipare alle varie iniziative dell'Associazione.
Tutti i soci hanno il dovere di:
a) condurre esemplare vita cristiana, per quanto possibile.
b) di partecipare all'Eucaristia domenicale ed al sacramento della Riconciliazione, nei limiti del loro status personale;
c) conoscere ed osservare tutte le norme del presente Statuto.
d) intervenire con le proprie insegne, se è possibile, alle locali processioni, in specie a quella dell'Addolorata, del Corpus Domini, nonché a quella del Venerdì Santo, ottava dell'Assunta, di S. Ugo.
e) sostenere economicamente le attività dell'Associazione con il pagamento delle quote annuali ordinarie e straordinarie previste dagli organi direttivi e ratificate dall'Assemblea dei Soci.
La qualità di socio si perde per
a) morte
b) dimissioni volontarie
c) morosità protratta per due anni sulla quota associativa
d) comportamenti non consoni ai fini e alla natura dell'Associazione (eresia, scisma, apostasia).
Nei casi di cui al punto c) e d) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il deliberato del Consiglio, il socio può avanzare ricorso all'Assemblea entro il termine di giorni quindici e l'assemblea deve essere convocata dal presidente e deve deliberare.
ART. 14
ELEZIONI
L'Assemblea dei soci ogni triennio solare eleggerà i membri che a vario titolo compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione. La convocazione per le elezioni va fatta tramite affissione all'albo della chiesa parrocchiale. Il diritto di voto spetta a tutti i soci effettivi (con almeno un anno di iscrizione). Ogni socio, in forza della sua regolare appartenenza e iscrizione, gode del diritto alla voce attiva e alla voce passiva.
Sono esclusi dal voto sia attivo che passivo i soci:
0 comunque decaduti;
0 incapaci di atti umani;
0 usciti dalla comunione della Chiesa;
Il voto per essere valido deve essere libero e segreto. Esso sarà espresso a mezzo di scheda precedentemente predisposta con la sola indicazione delle cariche elettive. Le elezioni dovranno svolgersi due mesi prima della scadenza del mandato del direttivo; esso dovrà nominare il seggio elettorale, che procederà alle operazioni di voto secondo il diritto.
ART. 15
PATRIMONIO
II patrimonio dell'Associazione è costituito:
0 dalle quote sociali degli iscritti, vigenti nel tempo;
0 da elargizioni ed oblazioni spontanee;
0 da lasciti e donazioni.
L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del Codice di Diritto Canonico.
ART.16
CUSTODIA DEI BENI
Gli arredi, i vasi sacri e gli altri oggetti preziosi devono essere custoditi in luogo adatto, determinato dal Presidente dell'Associazione, informando l'Assistente Ecclesiastico. E' vietata la custodia di questi beni in abitazioni private. L'inventario, aggiornato annualmente, deve essere trasmesso in copia al Centro Interconfraternale Diocesano. Nell'archivio dell'Associazione devono conservarsi i titoli di proprietà dei beni immobili.
ART. 17
L'Associazione si estingue se viene legittimamente soppressa dall'Ordinario Diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione il suo patrimonio sarà devoluto ad altro Ente Ecclesiastico, secondo le indicazioni dell'Autorità Ecclesiastica.
ART. 18
La confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano.
ART. 19
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo diocesano può nominare, ai sensi del can. 318 §1 del codice di Diritto Canonico un Commissario che, in suo nome, dirige e rappresenta temporaneamente l'Associazione in sostituzione degli Organi Statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
(Fonte: http://win.parrocchianovaradisicilia.it/lo-statuto-3.html)
ART.20
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
NB. Libri necessari:
Registro dei verbali dell'Assemblea
Registro dei Soci (Cognome e Nome. Data di nascita, data di entrata in Confraternita, data di morte, data di uscita dalla Confraternita, numero di telefono ed indirizzo).
Registro delle delibazioni del Direttivo
Libro Mastro
Libro dell'inventario dei beni