Statuto
dell’Associazione Pubblica di Fedeli
“Confraternita di SANT’ANTONIO”
Art. 1
§1. La “Confraternita di Sant’Antonio” - eretta nella Diocesi di Roma come Associazione pubblica di fedeli a norma dei cann. 301 §§ 1 e 312 §1, 3º C.I.C. - è un’istituzione dotata di personalità giuridica propria (can. 313 C.I.C.).
§2. Essa ha sede in Roma presso la parrocchia di Santa Dorotea in Trastevere, via di Santa Dorotea, 23.
Art. 2
§1. I suoi membri si propongono di perseguire, secondo le modalità proprie del loro stato e con uno stile di vita adeguato allo stesso, una più perfetta vita cristiana ed un impegno quotidiano nel farsi carico delle povertà altrui, assumendo la costante tensione verso la carità fattiva e l’efficace operosità apostolica come elementi portanti dell’esperienza associativa.
§2. Qualificante per l’esperienza ecclesiale di fede vissuta dai membri deve pertanto ritenersi l’impegno assiduo nella ricerca della perfezione evangelica nel vissuto quotidiano, attraverso le opere di carità, in una prospettiva di promozione umana e di crescita integrale della persona, secondo le indicazioni del Magistero ecclesiastico.
§3. Nella cornice di quanto detto ai paragrafi precedenti, vanno interpretate le finalità perseguite dalla Confraternita, che sono esemplificate (non tassativamente) come segue:
- sensibilizzare con opportune iniziative i Sodali e tutta la comunità cristiana a porre la carità fattiva come momento fondamentale della vita e della missione ecclesiale, da tradurre in servizi concreti;
- promuovere iniziative di carattere caritativo, assistenziale e sociale - quali centri di accoglienza, ostelli di carità, ricoveri per anziani, borse di studio per giovani poveri - tenendo conto delle peculiarità della Chiesa di Roma, nonché della sua vocazione universale, nell’intento di rispondere alle locali necessità con un inserimento organico nel progetto pastorale diocesano ma anche con un’apertura realmente ‘cattolica’;
- intraprendere nuovi progetti, o sostenerne altri già avviati, in cooperazione con Enti ed Associazioni - con particolare riferimento alle iniziative della “Caritas” diocesana e delle organizzazioni cattoliche che lavorano nell’ambito della solidarietà – i quali siano reale espressione di solidarietà, accoglienza e attenzione verso i poveri, gli emarginati e le fasce sociali più deboli, sovvenendo alle necessità di chi si trova nel disagio e favorendo processi di integrazione culturale, in una prospettiva di pacifica convivenza tra i popoli;
- sviluppare e finanziare le attività di realtà associative, di enti, di cooperative e simili, operanti nel settore dei servizi sociali.
Art. 3
Alla Confraternita possono aderire in modo pieno, assumendo la qualifica di Soci effettivi o quella di Soci collaboratori, i fedeli maggiorenni in possesso dei requisiti desumibili dal can. 316 §1 C.I.C., che vogliano partecipare in qualche modo alle attività della stessa ed intendano cooperare, secondo le loro possibilità, alle sue finalità . La domanda scritta di ammissione, contenente la dichiarazione di accettare lo Statuto e, per i Soci effettivi, l’impegno a versare la quota associativa annuale, deve essere accolta formalmente dal Moderatore.
Art. 4
§ 1. Sono Soci effettivi coloro che, ne fanno richiesta scritta e sono accolti come tali, con parere favorevole del Consiglio Direttivo, dal Moderatore della Confraternita, tramite atto formale. Essi versano una quota associativa annuale, da determinarsi dal Consiglio Direttivo.
§2. Sono riconosciuti dal Consiglio Direttivo come Soci collaboratori coloro che hanno contribuito in vario modo con una certa continuità alle finalità della Confraternita , o comunque se ne sono resi occasionalmente benemeriti.
§3. Spetta soltanto al Moderatore e al Consiglio vagliare ogni posizione, verificando con giudizio insindacabile che sussistano i prescritti requisiti.
Art. 5
§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cf. can. 316 §2 C.I.C.), un Socio effettivo perde la sua qualifica:
1º per formale rinuncia, da presentare per iscritto al Moderatore;
2º per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, nei seguenti casi:
a. comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa, o grave turbamento dell’armonia della medesima;
b. grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
c. comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale (cf. can. 316 C.I.C.).
§2. L’avvio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che porterebbe all’esclusione di un Socio effettivo nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato per iscritto entro quindici giorni utili dalla decisione, con l’invito a presentare entro il termine improrogabile di dieci giorni una memoria di difesa per iscritto, senza altra formalità. Il Consiglio decide entro dieci giorni dalla ricezione della memoria.
§3. I Soci collaboratori perdono la loro qualità per libera rinuncia, o per deliberazione senza formalità, comunicata all’interessato da parte del Consiglio Direttivo nei casi di cui al §1.
§4. La dimissione dei Soci, effettivi e collaboratori, avviene con atto formale del Presidente. Il socio effettivo dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di dimissione all’Ordinario diocesano di Roma, a norma del can. 316 §2 C.I.C.
§5. Chi esce dalla Confraternita , sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima esclusione, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.
§6. Nel dimettere un Sodale, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Associazione, in spirito di autentica carità ecclesiale.
Art. 6
§1. Il Moderatore, denominato Primicerio, è il legale rappresentante della Confraternita a tutti gli effetti di legge, ed è coadiuvato da un Vice-Moderatore con funzioni anche di Segretario ed Economo. Al Moderatore spetta l’amministrazione ordinaria della Confraternita .
§2. Moderatore e Vice-Moderatore sono eletti dall’Assemblea dei Soci, e confermati dall’Ordinario diocesano di Roma, al quale la Confraternita è soggetta (cf. can. 315 C.I.C.).
§3. L’Ordinario diocesano di Roma nomina liberamente, di norma su richiesta della Confraternita stessa, un Assistente Ecclesiastico, nella persona di un sacerdote di propria fiducia (cf. can. 317 §1 C.I.C.).
§4. Il Moderatore ed il Vice-Moderatore restano in carica quattro anni e possono essere confermati per più mandati.
Art. 7
§1. Il Moderatore, il Vice-Moderatore, insieme all’Assistente Ecclesiastico e ad altri dieci membri eletti dall’Assemblea dei Soci effettivi, costituiscono - previa comunicazione all’Ordinario diocesano - il Consiglio Direttivo, che rimane in carica per un biennio. Esso collabora con il Moderatore nel raggiungimento degli scopi statutari e per l’ordinato governo della Confraternita. Il Consiglio ha inoltre tutte le altre funzioni previste in questo Statuto.
§2. Il Moderatore convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi, e comunque in occasione di ogni decisione di rilievo per la vita della Confraternita .
§3. Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di amministrazione straordinaria della Confraternita, soggetti alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica vigente. Se detto Consiglio, per qualunque causa, manca o è impedito ad operare, l’Ordinario della Diocesi di Roma designerà un Commissario straordinario (can. 318 §1 C.I.C.), al quale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite all’art. 10 §3 e con obbligo di rendiconto solo al medesimo Ordinario.
§4. Il Consiglio approva annualmente, al termine dell’anno associativo - che va dal 1º gennaio al 31 dicembre - una relazione sull’attività svolta dalla Confraternita ed il rendiconto finanziario (bilancio consuntivo), redatti dal Vice-Moderatore/Economo.
§5. Il Consiglio, in caso di votazione, delibera a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità, la dirime il voto del Moderatore.
§6. Venendo a mancare prima della scadenza uno dei Consiglieri, il coetus viene integrato tramite cooptazione di un Consigliere supplente da parte degli altri membri, fino alla scadenza del mandato. Anche in questo caso l’atto va comunicato all’Ordinario diocesano.
Art. 8
§1. L’Assemblea, composta dai soli Soci effettivi, deve essere convocata dal Moderatore almeno una volta all’anno.
§2. Essa viene convocata ordinariamente per l’approvazione del rendiconto. Viene poi convocata in seduta straordinaria dal Moderatore - previa consultazione del Consiglio Direttivo - quando egli lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci effettivi.
§3. Il Moderatore convoca l’Assemblea comunicando per tempo ai Soci l’ordine del giorno nonché la data e il luogo della prima e della seconda convocazione.
Art. 9
§1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
§2. Per modificare lo Statuto occorre che l’Assemblea dei soci effettivi deliberi con la presenza almeno della metà più uno dei membri; si richiede inoltre il voto favorevole di due terzi dei presenti. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Ordinario diocesano, a norma del can. 314 C.I.C.
§3. Per deliberare lo scioglimento della Confraternita, fatto salvo quanto previsto dal can. 320 §2 C.I.C., occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi. La delibera sarà poi sottoposta all’approvazione dell’Ordinario Diocesano di Roma.
Art. 10
§1. Oltre a quanto determinato specificamente negli articoli precedenti, la Confraternita è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario della Diocesi di Roma, secondo quanto previsto dal diritto comune ed in particolare a norma dei cann. 305 e 319 C.I.C.
§2. Il Moderatore, il Vice-Moderatore e l’Assistente Ecclesiastico possono essere rimossi per giusta causa dall’Ordinario diocesano di Roma (can. 318 §2 C.I.C.).
§ 3. Al di là di quanto previsto dall’art. 7 §3, resta integro il diritto dell’Ordinario della Diocesi di Roma di designare in caso di necessità un Commissario straordinario che a suo nome diriga la Confraternita (can. 318 §1 C.I.C.). Al Commissario competono durante munere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi da esercitare sempre nel rispetto della legge canonica in materia, con particolare riguardo alla vigente normativa sulle autorizzazioni.
Art. 11
§1. Il patrimonio della Confraternita - che non ha fine di lucro - è costituito dai mezzi e dai beni di qualsiasi natura che potranno ottenersi con il contributo degli associati, con eventuali oblazioni, donazioni o contributi straordinari di terzi, nonché dal ricavato di eventuali attività associative, sempre nel rispetto delle finalità della Confraternita.
§2. L’Associazione si impegna ad attivare tutte le procedure atte a garantire all’Ordinario diocesano di Roma l’esercizio del diritto-dovere di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni dell’Arciconfraternita, in quanto beni ecclesiastici in senso stretto (cf. cann. 1257 §1 e 1276 § 1 C.I.C.), in particolare presentando all’approvazione dei competenti uffici del Vicariato il bilancio consuntivo di ogni anno, redatto dall’Economo - espressamente deputato a ciò e tenuto alla rigorosa redazione delle scritture contabili - e approvato nelle forme previste (cf. can. 319 C.I.C.).
§3. Tutte le prestazioni dei Sodali nei confronti della Confraternita sono gratuite. I Soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto della Confraternita e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Moderatore o dall’Economo.
§ 4. In caso di estinzione della Confraternita, il patrimonio residuo sarà corrisposto alla Diocesi di Roma.
Art. 12
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli e, in quanto compatibili, le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso e di Enti ecclesiastici.